1. In materia di espropriazione immobiliare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere la modifica della relativa disciplina secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trascrizione del pignoramento prima della sua notificazione al debitore;
b) semplificazione della fase di autorizzazione alla vendita, ponendo a carico dell'esperto, da nominare obbligatoriamente da parte del giudice dell'esecuzione, l'accertamento della titolarità in capo all'esecutato dei diritti sui beni pignorati;
c) introduzione di adeguate forme di pubblicità dell'avviso di vendita o di assegnazione, anche mediante mezzi informatici;
d) attribuzione della custodia dei beni pignorati, salvo casi eccezionali, ad un terzo e previsione che il provvedimento di nomina di questi sia titolo esecutivo per il rilascio nei confronti di chiunque non abbia un titolo opponibile alla procedura;
e) introduzione, accanto alle altre forme, della vendita tramite commissionario;
f) previsione dell'estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita per un prezzo pari alla metà di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo;
g) possibilità, per l'acquirente dei beni pignorati, di ricorso al credito mediante garanzia sul bene oggetto della vendita;
h) possibilità di delega al notaio anche della vendita senza incanto;
i) possibilità di delega al notaio della pronuncia del decreto di trasferimento e della distribuzione, se non vengano sollevate, con riguardo a quest'ultima, contestazioni ad opera delle parti.